Dividendi, la bozza della Legge di bilancio 2026 restringe l'esclusione
- Marinelli Advisory & Tax Firm

- 21 ott 2025
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 30 apr
𝗗𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗱𝗶, 𝗹𝗮 𝗯𝗼𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲 𝗹’𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲.
Nella bozza di Legge di bilancio 2026, all’art. 18, viene inserita una modifica agli artt. 59 e 89 del TUIR.
In sintesi, con il nuovo art. 89 l’esclusione del 95% (𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘦𝘯𝘥 𝘦𝘹𝘦𝘮𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯) per soggetti IRES sarà subordinata al possesso di una partecipazione diretta almeno pari al 10 % nel capitale della società che distribuisce. Ai fini della soglia si terrà conto anche delle partecipazioni indirette - le c.d. catene partecipative - con un approccio 𝘭𝘰𝘰𝘬-𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 nei casi di controllo ex art. 2359, co. 1, n. 1 c.c. con “effetto demoltiplicazione” lungo la catena
Limitandosi alla modifica dell'art. 89 e ipotizzando a monte la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 50.000 e una partecipazione (diretta o indiretta) pari al 5% nella società che distribuisce (OpCo) si verificherebbero le seguenti situazioni:
👉 Detenzione diretta persona fisica:
- ritenuta 26% = 13.000; netto al socio 37.000.
👉 Detenzione indiretta tramite HoldCo:
- Scenario regime vigente (pre modifica): imponibile IRES pari al 5% (effettivo 1,2% su 50.000 = 600); utile HoldCo 49.400; ritenuta 26% su 49.400 = 12.844; netto al socio 36.556.
- Scenario nuovo regime (post modifica): IRES sull’intero dividendo (24% di 50.000 = 12.000); distribuzione 38.000; ritenuta 26% = 9.880; netto al socio 28.120.
Chiaro che la modifica comporterà alcune considerazioni soprattutto se si pensa che la soglia del 10% risulta sicuramente non di poco conto e tutt’altro che trascurabile per una molteplicità di soggetti e situazioni (ad esempio, in riferimento alle società quotate).
In particolare, la proposta di modifica, se confermata, potrà indurre una profonda revisione delle strutture di M&A e dei "𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘥𝘦𝘢𝘭" ma anche degli strumenti di pianificazione patrimoniale e delle forme di raccolta del risparmio finalizzate all’avvicinamento del risparmio stesso al capitale delle imprese e soprattutto all’economia reale.
Inoltre, la modifica farebbe sorgere una discrepanza con l’articolo 87 del TUIR creando una disparità di trattamento tra le plusvalenza e i dividendi.
Resta da valutare invece, un eventuale volontà di ritorno a forme di investimento più “tradizionali” e standardizzate (es. PIR), su cui permangono però alcuni temi sia regolamentari sia relativi alle modalità di conferimento.
Gli effetti della modifica impatterebbero sulle delibere di distribuzione adottate dal 1° gennaio 2026.




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